Relazione settimana

RELAZIONE

 ANDREA-CORBELLI

Avvocato dal 2011, fa parte dello Studio BLF (Ludergnani, Bonvicini e soci)  con sede a Bologna e a Milano. Si occupa prevalentemente di operazioni societarie, di diritto fallimentare e di diritto commerciale sia a livello nazionale che internazionale. Lavora con aziende, quotate e non, fornendo assistenza e consulenza tanto nelle attività di carattere ordinario sia nelle operazioni straordinarie, fusioni ed acquisizioni.

 

 

Il reato di corruzione e l’istituto della prescrizione: è possibile trovare un equilibrio?

Non vi è giorno che passa senza che sui quotidiani si parli di corruzione. La corruzione fa breccia in tutti i settori della società: dalle istituzioni ai poteri dello Stato, dalle imprese private a quelle pubbliche, dal mondo della sanità ai trasporti passando per l’edilizia, dal settore degli appalti pubblici a quello giudiziario.

La corruzione la ritroviamo nelle fiction e nei documentari, quasi fosse una caratteristica genetica del nostro paese.

Capita poi spesso di sentire associato il fenomeno della corruzione con l’istituto della prescrizione. Molti imputati di reati di corruzione vengono assolti poiché il reato è caduto in prescrizione.

Ogni anno i temi della corruzione e della prescrizione sono oggetto di defatiganti dibattiti parlamentari quasi che rappresentassero due facce della stessa medaglia.

Ma quali sono i rapporti tra queste due figure?

Giuridicamente la corruzione è regolata dagli articoli da 318 a 322 del codice penale. Il fenomeno corruttivo è, genericamente, l’accordo tra un soggetto qualificato, diciamo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ed un soggetto privato avente ad oggetto la promessa di denaro o di altra utilità dal secondo al primo in relazione alla realizzazione da parte di quest’ultimo della sua funzione o del suo servizio. La corruzione è inclusa tra i delitti contro la pubblica amministrazione e questo reato è stato introdotto con il fine di tutelare il prestigio della pubblica amministrazione anche se poi, a ben pensarci e come dimostrano fenomeni quali Tangentopoli, la corruzione incide su beni ulteriori e diversi rispetto al prestigio statale, quali, ad esempio, l’economia pubblica o la fiducia nelle istituzioni.

Secondo recenti studi il 97% degli italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia e si calcola che i costi diretti della corruzione ammontano a circa 60 miliardi all’anno (4% del PIL). Il 92% delle imprese italiane ritiene che la corruzione impedisca la concorrenza commerciale, mentre l’88% degli italiani ritiene che corruzione e raccomandazioni siano il modo più semplice per l’accesso a certi servizi pubblici.

La prescrizione trova, ovviamente, applicazione anche ai reati di corruzione. La prescrizione del reato è un istituto essenziale dell’ordinamento penale italiano e i principali autori sono unanimi nel condividerne l’opportunità. La prescrizione, di per sé, risponde ad un principio di umanità che è fondamentale salvaguardare. La prescrizione è una causa di estinzione del reato: dal momento che dopo il decorso di un certo periodo di tempo dalla consumazione del reato senza che intervenga un sentenza irrevocabile di condanna l’ordinamento ritiene inutile ed inopportuna l’esercizio della funzione repressiva, in quanto le esigenze di prevenzione e di repressione si affievoliscono sino a spegnersi del tutto, il reato di prescrive. Se per i reati più gravi è prevista l’imprescrittibilità, per gli altri reati esistono due tipi di termini di prescrizione:

i termini relativi, più brevi, che possono essere sospesi o interrotti (ad esempio nel caso di rinvio a giudizio) e i termini di prescrizione assoluti, più lunghi, che, invece, continuano sempre a decorrere (non sono interrotti nemmeno in caso di sentenze di primo grado di condanna). Per calcolare questi ultimi, con un’operazione di estrema semplificazione, occorre individuare la pena massima prevista dalla legge per un determinato reato ed aumentarla della metà (salvo casi particolari). Nel caso della corruzione si calcola che il termine medio di prescrizione assoluta sia di circa 7 anni.

I termini assoluti di prescrizione, se applicati ai reati di corruzione che spesso vengono scoperti molto dopo la loro consumazione e le cui indagini sono particolarmente complesse, e se inseriti in un sistema in cui i procedimenti penali sono particolarmente lunghi, fanno si che oltre il 10% dei reati vengano estinti per prescrizione con picchi del 62% nel caso di corruzione transnazionale.

Varie commissioni parlamentari hanno affrontato il problema ponendo sul tavolo delle soluzioni: una su tutte, apparentemente semplice, sarebbe quella di sospendere la prescrizione dopo una sentenza di primo grado di condanna.

Ad oggi i temi della corruzione e della prescrizione sono in discussione in Parlamento alla ricerca di un equilibrio che pare impossibile. Il presidente del Senato ha recentemente reso l’idea della discussione tra gruppi parlamentari affermando che “sembra la tela di Penelope”: alcuni fanno e molti disfano.

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