Relazione settimana

INNI ONORE ALLE BANDIERE (mp3 audio e video)

stock-footage-san-marino-flag-loop italian-flag-hd-pictures eu-flag (5) R453552

Gagliardetto

ORDINE DEL GIORNO

APERTURA DEL PRESIDENTE

Care amiche e cari amici,

questa settimana leggiamo la relazione di Carolina. E’ sempre interessante approfondire gli argomenti che interessano ciascuno di noi. Un modo per conoscerci meglio e capire il mondo che ognuno di noi vive.

Buona riunione a tutti.

VISITE AL SITO

ULTIMA RIUNIONE

Visite: 251
Utenti: 216
Visualizzazioni di pagina: 454
Pagine/visita: 1,81
Durata media visita: 00:01:41
% nuove visite: 77.69%

PERCENTUALE PRESENZE RIUNIONE

Hanno partecipato in totale alla riunione conviviale e alla ordinaria del 10 marzo 13 soci su 29, con una percentuale di presenza del 44,83%.
Gli assenti possono recuperare la presenza in uno dei modi indicati all’art. 9 dello statuto.

MESE ROTARIANO

Marzo Mese dell’Alfabetizzazione

PRESENTAZIONE OSPITI IN VISITA

In questa riunione non ci sono ospiti in visita.

COMUNICAZIONI

  • Giovedì 09 Aprile si terrà, in anticipo rispetto alla nostra serata tradizionale, la conviviale in interclub con il nostro Club Padrino Lugo. L’incontro sarà all’Ala D’oro, Lugo di Romagna Via Matteotti, 56 ore 20:00.
    Per chi non potrà partecipare chiedo di poter essere presente alle 20:30 in video conferenza.

 

  • La riunione conviviale del 17 Marzo è stata una splendida occasione di conoscenza e di affiatamento tra i convenuti. Nell’occasione è stata consegnata la spilla che Beatrice ha ricevuto dal Rotary International per aver presentato un nuovo socio.
    La relatrice, Fiorella Sgallari del RC Bologna Valle del Samoggia, ci ha illustrato un fantastico mondo che, attraverso la modifica ottenuta dai numeri e dai calcoli matematici, ci viene reso più comprensibile. Il mondo delle immagini. Sarebbe un tema da approfondire con più tempo.
    La nostra Carolina ancora una volta ci ha fatto dono di uno squisito dolce, le Zeppole di San Giuseppe.

IMG_4157

Consegna spilla Incremento Effettivo

WP_20150317_015[1]

WP_20150317_013[1] (1)

Zeppole di S. Giuseppe

(Locandina Programma Incremento Effettivo)

 

  • Sabato 18 aprile, presso la Technogym di Cesena, si terrà il “Forum su Etica e Leadership”. Interverranno ai lavori Nerio Alessandri e Giampaolo Dallara.
  • Il RYLA si terrà quest’anno dal 12 al 19 aprile a Cesenatico. Il RYLA – Rotary Youth Leadership Awards – è un programma del Rotary International che si propone di aiutare i giovani con un’età compresa tra i 20 ed i 26 anni a scoprire ed utilizzare i propri talenti per affrontare più consapevoli il mondo del lavoro e la vita stessa. Il tema prescelto quest’anno è “L’energia della luce = la forza del Leader”.

 

 

Per pagamenti o donazioni.

Coordinate bancarie: CR Rimini – IT 16 R 06285 02402 CC0978085431 – conto intestato a “Rotary eclub Distretto 2072”

End Polio(Volantino 943IT12_web)

.

[/hide]

RELAZIONE

IMG_0292Nata 40 anni fa a Firenze, da padre magistrato e madre casalinga, ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Salerno, luogo di appartenenza della famiglia d’origine.
Laureata all’Università degli Studi di Salerno nel 1998, in Giurisprudenza, in sole 3 sessioni, con il massimo dei voti (110/110 cum laude e plauso accademico), inizia a lavorare prestissimo, a soli 23 anni, presso diverse aziende.
Nel 2000 arriva 19° su 5000 aspiranti per partecipare al Master in Public Management presso STOÁ, “Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa”.
Nel 2002 è chiamata dal Comune di Battipaglia per svolgere funzioni di Responsabile del nascente Ufficio di Relazioni con il Pubblico.
Dal 2006 lavora in Banca. Dapprima in agenzia presso Banca di Roma, poi, dal 2008 per UniCredit S.p.a., prima nell’ufficio di Internal Communication, poi svolgendo funzione di Responsabile del sito www.ilmiodono.it all’interno del settore Non Profit & Religious Bodies.

 

COME ENTRARE NEL MONDO DEL NON PROFIT

 

Con il termine “NON PROFIT” ed i suoi equivalenti – TERZO SETTORE e ENTI NON LUCRATIVI – ci si riferisce a quel vasto insieme di aggregazioni di persone e risorse che non si ripromettono SCOPI DI LUCRO, bensì appunto il perseguimento di obiettivi e la soddisfazione di esigenze di natura solidaristica, ideale, culturale e sportiva. Ma veniamo agli enti non profit più diffusi e le loro caratteristiche.

LE O.D.V.

La “legge-quadro” sul volontariato, la n. 266 dell’11 agosto 1991, riconosce “il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato”, intendendo come tale “quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Le ODV devono iscriversi nel registro del volontariato della Regione o Provincia nel cui territorio hanno la sede amministrativa e/o operativa.

LE A.P.S.

La legge 7 dicembre 2000 n. 383, che disciplina le associazioni di promozione sociale, considera tali quelle “costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.

Le A.P.S. “a carattere nazionale” (che svolgono, cioè, attività in almeno cinque regioni e 20 province del territorio nazionale) devono iscriversi in uno specifico registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali.

Le A.P.S., a carattere regionale o provinciale, devono iscriversi nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

LE O.N.L.U.S.

Le associazioni non riconosciute, le associazioni riconosciute, le fondazioni e i comitati operanti nel non profit, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, possono assumere, ai fini fiscali, per diritto o per scelta, la qualifica di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), solo se svolgono le attività tassativamente indicate all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (Legge O.N.L.U.S.), esclusivamente con finalità di solidarietà sociale. Esistono pertanto O.N.L.U.S. di diritto e O.N.L.U.S. per scelta. Vi sono inoltre enti che possono essere O.N.L.U.S. solo limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente previsti dalla legge (art. 10 D.Lgs 460/97). Questi vengono definiti O.N.L.U.S. parziali. Vediamo le diverse tipologie.

O.N.L.U.S. DI DIRITTO:

  • Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
  • Le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49
  • Le cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali
  • I consorzi che abbiano la base sociale formata al 100% da cooperative sociali.

Tali enti diventano automaticamente O.N.L.U.S., senza che siano tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi; sono inoltre esonerati dall’iscrizione nell’anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso le Direzioni Regionali e Provinciali dell’Agenzia delle Entrate

O.N.L.U.S. PER SCELTA:

  • Le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i Comitati, le Fondazioni
  • Le Società Cooperative
  • Gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica senza fini di lucro

Per diventare O.N.L.U.S. PER SCELTA, essi:

  • Devono iscriversi nell’anagrafe unica delle O.N.L.U.S. presso le Direzioni Regionali/Provinciali
  • Devono redigere o adeguare l’atto costitutivo o lo statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, in accordo con le previsioni dell’art. 10 del Dlgs 460/97.

O.N.L.U.S. PARZIALI:

  • Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • Le Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno

Per diventare O.N.L.U.S. PARZIALI, questi i passi:

  • Devono iscriversi nell’anagrafe unica delle O.N.L.U.S. presso le Direzioni Regionali/Provinciali
  • Le Aziende di Promozione Sociale devono redigere o adeguare l’atto costitutivo o lo statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, in accordo con le previsioni dell’art. 10 del Dlgs 460/97
  • Gli Enti ecclesiastici devono predisporre un regolamento, solo per le attività O.N.L.U.S., nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le previsioni dell’art. 10 del Dlgs 460/97.

LA FISCALITA’ DELLE DONAZIONI

Le donazioni a favore delle organizzazioni non profit sono costituite nella maggior parte dei casi da piccoli contributi in denaro o in natura, erogati per favorire la realizzazione di determinate attività sociali. Il donatore, per ottenere un risparmio d’imposta (detrazione o deduzione), deve effettuare l’erogazione tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. La donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di alcuna agevolazione.

La Legge “Più dai, meno versi”, L. 80/05, è la norma più recente che permette la deducibilità di donazioni in denaro e in natura fino al limite più basso tra il 10% del reddito complessivo del donante (persona fisica o azienda) e 70.000 euro. E’ esercitatile in presenza di particolari requisiti soggettivi che interessano sia la tipologia dell’ente che la tenuta da parte di questo – di un certo tipo di contabilità

I soggetti che possono applicare la legge sono le persone fisiche e i cd soggetti IRES, cioè le aziende. Le donazioni oggetto della deducibilità possono essere quelle in denaro e quelle in natura, comprendendo tra quest’ultime le donazioni in beni e – con qualche limitazione – alcuni servizi.

I soggetti che possono ricevere le donazioni deducibili sono:

  • le O.N.L.U.S., siano esse di diritto (organizzazioni di volontariato iscritte ai registri, organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, cooperative sociali e loro consorzi composti al 100% di cooperative sociali), o di opzione (quelle che hanno richiesto e ottenuto dalla locale Direzione Regionale delle Entrate l’iscrizione presso l’Anagrafe Tributaria Unica delle O.N.L.U.S..
  • le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro nazionale e loro affiliate locali
  • le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Il limite della deducibilità ammonta al 10% del reddito dei donatori, fino ad un massimo di 70.000 euro; ciò significa che si può donare una somma maggiore (o un bene di maggior valore) ma la deducibilità è ristretta al minore dei due limiti. Per le aziende è possibile applicare (in alternativa e non in aggiunta) la norma previgente di maggior favore. La deducibilità è ammessa

  • se l’erogazione viene effettuata

o In denaro: attraverso un intermediatore quale banca o posta, ovvero per mezzo di carte di debito, di credito, bonifici bancari, assegno, conto corrente postale

o In beni: se è determinabile il valore del bene attraverso listini o simili o attraverso perizia e se viene rilasciata da parte dell’organizzazione ricevuta recante i quantitativi e i valori unitari e complessivi dei beni

  • se l’organizzazione beneficiaria della donazione predispone una contabilità analitica (tipo partita doppia) econseguentemente redige un bilancio patrimoniale, economico finanziario

LA DONAZIONE ALLE ODV

Le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi registri locali (regionali o provinciali) possono dare l’opportunità ai propri donatori di godere di un risparmio d’imposta, facendo loro applicare in alternativa due normative differenti, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni.

Denaro

Donazione da persone fisiche

Legge O.N.L.U.S.:

L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è detraibile al 26% a partire dal 2014 fino a erogazione massima di € 2.065.

Legge Più dai meno versi:

L’erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è detraibile nelle misure sopra riportate, oppure è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge O.N.L.U.S.:

L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito complessivo e € 2.065,83.

Legge Più dai meno versi:

L’erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile alternativamente nei limiti sopra esposti (2% o € 2.065,83), o fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Beni in natura

Donazione da persone fisiche

Legge O.N.L.U.S.:

L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica non consente alcun risparmio d’imposta.

Legge Più dai meno versi:

L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge O.N.L.U.S.:

L’erogazione in natura di beni di propria produzione o commercio (beni che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato) effettuata a favore di O.D.V. che non tiene una contabilità analitica consente all’aziendafino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato – di non considerare questi beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e perciò non producono ricavi presunti tassabili secondo il loro valore nominale.

Legge Più dai meno versi:

L’erogazione in natura di beni effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica può applicare le agevolazioni sopra riportate oppure, in alternativa, può applicare la deducibilità fino al valore minore tra il 10% del reddito complessivo e € 70.000.

Per determinare il valore del bene, bisogna rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o – se il bene è raro o prezioso – ad una perizia.

Personale

Legge O.N.L.U.S.:

E’ possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo svolgimento di prestazioni a favore di Organizzazioni di volontariato e dedursi il relativo costo fino al 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

LA DONAZIONE ALLE O.N.L.U.S. E ALLE O.N.G.

Per le O.N.L.U.S. registrate all’Anagrafe Tributaria omonima (definite O.N.L.U.S. di scelta) valgono – tanto per le donazioni effettuate da persone fisiche, quanto per quelle da aziende – le stesse norme e prassi riportate per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali.

Per le Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (O.N.L.U.S. di diritto) si aggiunge, rispetto alle previsioni delle O.N.L.U.S. e del Volontariato, un’ipotesi ulteriore (ovviamente alternativa e non aggiuntiva) di risparmio fiscale sia per i donatori persone fisiche sia per le aziende; ambedue scontano la deducibilità dell’erogazione fino al 2% del reddito dichiarato senza limiti assoluti.

LA DONAZIONE ALLE APS

Solamente le A.P.S. iscritte al Registro Nazionale e le loro affiliate locali possono applicare la normativa “+ Dai – Versi” che consente la deducibilità a 10% del reddito del donante fino ad un massimo di € 70.000, conformandosi agli stessi obblighi relativi alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio descritti per le O.D.V. iscritte ai registri locali. Detta ipotesi è peraltro l’unica che preveda la deducibilità per A.P.S. di erogazioni in natura.

E’ invece applicabile a qualsiasi A.P.S. iscritta all’omonimo registro nazionale o locale la norma preesistente che prevedeva per le persone fisiche la possibilità di detrarre al 19% le erogazioni (qui solamente in denaro) effettuate fino ad un loro valore massimo di € 2.065,83.

In relazione alle erogazioni effettuate da aziende, esse possono dedurre le erogazioni in denaro – effettuate a favore di qualsiasi A.P.S. iscritta – fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 1.549,37.

LA DONAZIONE ALLE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è prevista solo la detraibilità in capo del donatore persona fisica che può detrarre al 19% le donazioni in denaro fino ad un loro valore di € 1.500 a condizione che le stesse siano iscritte a Federazioni sportive o ad enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI.

CONCLUSIONI FINALI

La riflessione finale, alla fine di quanto sopra esposto, secondo me, è la seguente: ma è proprio necessario avere la certezza che una propria erogazione liberale sia soggetta a deduzione/detrazione? Non ci basta solo sapere che abbiamo fatto del bene, a prescindere dal vantaggio fiscale che possiamo trarne?

.