Riunione interattiva n. 4 – 01 settembre 2021: “Minorenni, Genitori e foto sui Social Network: il WWW non dimentica” – Carlotta Toschi
Relazione settimana
MINORENNI, GENITORI E FOTO SUI SOCIAL NETWORK: IL WWW NON DIMENTICA
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017 (resa nel procedimento n. 39913/2015) ha sancito che non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini dei figli ai genitori che ne abbiano fatto un uso distorto ma può anche condannare i genitori stessi al pagamento di una somma a favore dei figli minorenni.
Il principio espresso nel provvedimento romano deriva da svariate norme di legge: in primis l’art. 96 della legge 633/1941, la legge sul diritto d’autore nonchè il decreto legislativo n. 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali. Entrambe le normative sono alla base del divieto e dell’ordine di rimozione delle foto pubblicate nel provvedimento di dicembre 2017, reso dal Tribunale di Roma. Ricordiamo, in particolare, che l’art. 96 della Legge sul diritto d’autore prevede prevede che il ritratto di una soggetto non possa essere diffuso senza il suo consenso. Ma non solo queste normative disciplinano il tema. Anche il codice civile, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10, concernente la tutela del diritto all’immagine e 316 che impongono la cura e l’educazione dei figli è fonte da richiamare.
La fotografia è un dato personale e non può essere diffusa se non previa l’autorizzazione dell’interessato. Ciò vale in particolare per i maggiorenni. A maggior ragione, e con maggior rigore, giustamente, i minorenni godono di una tutela differenziata e più ampia che trova le sue basi, oltre che nella normativa nazionale, anche in quella sovrannazionale e in particolare nell’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989.
Il caso romano, per altro, non è l’unico ed isolato. Ciò sia in Italia che all’estero. Per quanto riguarda l’Italia, già il 19 settembre 2017, il Tribunale di Mantova aveva ordinato a una madre di non inserire sui social network le foto dei figli e di rimuovere tutte quelle già precedentemente pubblicate. Parlando di pronuncie ancor più risalent nel tempo, nel 2013, invece, il Tribunale di Livorno aveva sancito la disattivazione (e totale eliminazione) di un profilo del social network Facebook aperto dai genitori a nome della figlia minorenne. L’attivazione di un account Facebook per un minorenne al di sotto degli anni 13, per altro, è bene ricordarlo, lede le linee guida del famoso social network.
La questione annosa, come detto, non riguarda solo l’Italia. Anche le Corti d’Europa si impegnano a fornire risposte concrete nei confronti di chi non comprende ancora la pericolosità di internet e la necessità di un uso maggiormente oculato. Ad esempio, in Francia, l’applicazione lata dell’art. 226 – 1 del codice penale prevederebbe, come pena, un anno di detenzione o l’ammenda da 45 mila euro.
E’ chiaro che, in assenza di specifiche norme, il consenso alla pubblicazione delle immagini relative al minore deve essere espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Con riferimento al trattamento dei dati personali, del resto, il principio è chiaramente espresso dall’art. 8 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016, che entrerà in vigore il 25.5.2018.
A tutela dei minori, anche Facebook si sta attivando: Jay Parikh, vicepresidente del Global Engineering and Infrastructure di Facebook, ha spiegato che il famoso social sta prendendo considerazione l’idea di creare un sistema ad hoc di notifiche per i genitori per avvisarli del rischio relativo, prima di pubblicare una fotografia ritraente il proprio figlio.
Fondamentale ruolo avrà parimenti l’inserimento di clausole specifiche, all’interno delle condizioni di separazione e/o divorzio, pattuite dagli oramai ex coniugi, a tutela della privacy dei figli.
La tutela dei minori prima di tutto: la rete rappresenta sicuramente una occasione straordinaria ma le conseguenze di un uso (od abuso) scorretto non sono certamente da sottovalutare.
Carlotta Toschi